Codice della proprietà industriale. Italia

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Codice della proprietà industriale - Italia

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ad interpretare le rivendicazioni.

      3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

      3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. (3)

      (1) Il comma: “1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.” È stato così sostituito dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      (2) Le parole: “dal tenore delle” sono state sostituite dalle attuali: “dalle” dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      (3) Questo comma è stato aggiunto dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      Art. 53.

      Effetti della brevettazione

      1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

      2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni (1) e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

      3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

      4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni (1) e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

      (1) Le parole: “,le rivendicazioni” sono state inserite dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      Art. 54.

      Effetti della domanda di brevetto europeo

      1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, (1) gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

      (1) Le parole: “Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3,” sono state inserite dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      Art. 55.

      Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

      1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione (1) sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

      (1) Le parole: “ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione” sono state sostituite dalle attuali: “ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione” dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      Art. 56.

      Diritti conferiti dal brevetto europeo

      1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione. (1)

      2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

      3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione. (2)

      4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

      5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

      (1) Il comma: “1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.” è stato così sostituito dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      (2) Le parole: “o limitato a seguito della procedura di limitazione” sono state aggiunte dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.

      Art. 57.

      Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

      1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

      2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso (1) è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

      3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

      4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

      5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente

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