Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 7. Edward Gibbon

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Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 7 - Edward Gibbon

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cioè la ventesima parte d'una libbra d'argento di peso e di numero, che si è tanto stranamente diminuita nella Francia moderna. (Vedi le Blanc, Traitè Histor. des Monnoyes de France p. 37, 43. ec.)

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Agatia in Tom. II. p. 47. Gregorio di Tours ne fa una pittura molto differente. Non sarebbe forse così facile il trovare, dentro il medesimo istorico periodo, più vizi e meno virtù. Continuamente ci si presenta con disgusto l'unione di selvaggi e di corrotti costumi.

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Il de Foncemagne ha delineato in una corretta ed elegante dissertazione (Mem. de l'Acad. Tom. VIII, p. 505, 518) l'estensione, ed i limiti della Monarchia francese.

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L'Abbate Dubos (Hist. Crit. Tom. I. p. 29, 36) ha esposto con verità, e piacevolmente, il tardo progresso di tali studj; ed osserva, che Gregorio di Tours era stato solo stampato una volta prima dell'anno 1560. Secondo la querela dell'Heineccio (Oper. Tom. II. Syllog. III. p. 248 ec.) la Germania ricevè con indifferenza e disprezzo i Codici delle Leggi barbare, che furono pubblicate dall'Heroldo, dal Lindebrogio ec. Presentemente quelle Leggi (per quanto si riferiscono alla Gallia), l'istoria di Gregorio Turonense, e tutti i monumenti della stirpe Merovingica, son posti in un puro, e perfetto stato ne' primi quattro volumi degl'Istorici di Francia.

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Nello spazio di trent'anni (dal 1728 al 1765) quest'importante soggetto si è trattato dal libero spirito del Conte di Boulainvilliers (Memoir. Histor. sur l'état de la France, specialmente nel Tom. I. p. 15, 49), dall'erudito ingegno dell'Abbate Dubos (Hist. Crit. de l'Etabliss. da la Monarch. Franc. dans les Gaules 2. vol. 4), dall'esteso genio del Presidente di Montesquieu (Espr. des Loix particolarmente L. XXVIII, XXX, XXXI), e dal buon senso, e dalla diligenza dell'Abbate di Mably (Observations sur l'Histoir. de France 2 vol. 12).

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Io ho tratto gran lume dalle due dotte opere dell'Heineccio, cioè dall'Istoria, e dagli Elementi del Diritto Germanico. In una giudiziosa prefazione agli Elementi, egli esamina e procura di scusare i difetti di quella barbara Giurisprudenza.

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Sembra, che la lingua originale del Gius Salico fosse latina. Esso fu probabilmente composto al principio del quinto secolo, avanti l'era (an. 421) del vero, o falso Faramondo. La prefazione di quel Gius fa menzione de' quattro Cantoni, da' quali si presero i quattro legislatori: e molte Province, come la Franconia, la Sassonia, l'Annover, il Brabante ec., hanno preteso, che loro appartenessero. (Vedasi un'eccellente dissertazione dell'Heineccio, de lege Salica Tom. III Syllog. p. 147, 267).

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Eginard in vita Caroli M. c. 29 in Tom. V p. 100. Per questi due corpi di Leggi, i Critici per la maggior parte intendono le Saliche, e le Ripuarie. Le prime s'estendevano dalla selva Carbonaria sino alla Loira (Tom. VI p. 151); e le altre potevano aver vigore dalla medesima selva fino al Reno (Tom. IV p. 222).

208

Si consultino le antiche e moderna prefazioni de' vari Codici, nel quarto volume degl'Istorici di Francia. Il prologo originale alle Leggi Saliche esprime (quantunque in un dialetto straniero) il vero spirito de' Franchi, con maggior forza che i dieci libri di Gregorio di Tours.

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La Legge Ripuaria dichiara e stabilisce quest'indulgenza in favore dell'attore (Tit. XXXI in Tom. IV p. 240); e si suppone, o s'esprime la stessa tolleranza in tutti i codici, eccettuato quello de' Visigoti di Spagna: Tanta diversitas legum (dice Agobardo nel nono secolo) quanta non solum in regionibus aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut simul eant, aut sedeant quinque homines; et nullus eorum communem legem cum altero habeat (in Tom. VI p. 350). Egli stoltamente propone d'introdurre una conformità di leggi, ugualmente che di fede.

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Inter Romanos negotia caussarum Romanis legibus praecipimus terminari. Tali sono le parole d'una costituzion generale, promulgata da Clotario, figlio di Clodoveo, restato solo Monarca de' Franchi (in Tom. IV p. 116) verso l'anno 560.

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Questa libertà d'elezione si è opportunamente dedotta (Espr. des Loix L. XXVIII. 2) da una Costituzione di Lotario I. (Leg. Longob. l. II. Tit. 57 in Cod. Lindembrog. p. 664) quantunque l'esempio sia troppo recente e parziale. Da una diversa lezione nella Legge Salica (Tit. LXIV not. 45) l'Abbate di Mably (Tom. 1 p. 290, 293) ha congetturato, che a principio i soli Barbari, ed in seguito chiunque (e conseguentemente anche i Romani) potessero vivere secondo la legge de' Franchi. Mi dispiace d'oppormi a questa ingegnosa congettura, osservando, che il senso più stretto (Barbarum) si esprime nella copia riformata di Carlo Magno, che si conferma da' Manoscritti, Reali e di Wolfenbuttel. L'interpretazione più larga (hominem) non è autorizzata, che dal manoscritto di Fulda, da cui Heroldo pubblicò la sua edizione. Vedi i quattro Testi originali della Legge Salica nel Tom. IV p. 147, 173, 196, 220.

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Ne' tempi eroici della Grecia il delitto d'omicidio si espiava mediante una pecuniaria soddisfazione alla famiglia del morto (Feichius, Antiquit. Homer. L. II c. 8). L'Heineccio, nella sua Prefazione agli elementi del Gius Germanico, favorevolmente suggerisce, che in Roma, ed in Atene l'omicidio era punito solo coll'esilio. Questo è vero, ma l'esilio era una pena capitale per un cittadino Romano, o Ateniese.

213

Questa proporzione è fissata dalle Leggi Salica (Tit. 44 in Tom. IV p. 147), e Ripuaria (Tit. 7, 11, 36 in Tom. IV p. 237, 241); ma l'ultima non fa alcuna distinzione de' Romani. L'ordine però del Clero è posto sopra i Franchi medesimi, ed i Borgognoni e gli Alemanni fra i Franchi ed i Romani.

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Gli Antrustiones, qui in truste dominica sunt, leudi, fideles, sicuramente rappresentano il prim'ordine de' Franchi; ma è dubbioso, se il loro grado era personale o ereditario. All'Abbate di Mably (Tom. 1 p. 334, 347) non è dispiaciuto di mortificare l'orgoglio della nascita (Espr. LXXX c. 25) con fissare il principio della nobiltà Francese dal regno di Clotario II (an. 615).

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Vedi le Leggi di Borgogna (Tit. II in Tom. IV p. 157), il Codice de' Visigoti (L. VI Tit. V in Tom. IV p. 384) e la costituzione di Childeberto, non di Parigi, ma certamente d'Austria (in Tom. IV p. 112). L'immatura loro severità fu alle volte temeraria ed eccessiva. Childeberto condannò alla morte non solamente gli omicidi, ma anche i ladri: quamodo sine lege involavit, sine lege moriatur; e fino il Giudice negligente era involto nella medesima sentenza. I Visigoti abbandonavano un chirurgo, che male fosse riuscito nelle sue operazioni, alla famiglia del morto, ut quod de eo facere voluerint habeant potestatem. L. XI Tit. 1 in Tom. IV p. 435.

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Vedi nel sesto Tomo delle opere dell'Heineccio (Elementa Juris Germanici L. II p. II n. 251, 262, 280, 283). Pure si può trovare in Germania qualche vestigio di queste pecuniarie composizioni fino al secolo decimo sesto.

217

Tutta la materia de' Giudici Germanici, e della loro giurisdizione, è trattata copiosamente dall'Heineccio (Elem. Jur. Germ. l. III n. 1, 72). Io non posso trovare alcuna prova, che sotto la stirpe Merovingica gli Scabini, o assessori fossero eletti dal Popolo.

218

Gregor. Turon. l. VIII c. 9 in Tom. II p. 316. Montesquieu osserva (Espr. des Loix L. XXVIII c. 13), che la Legge Salica non ammetteva queste prove negative, tanto generalmente stabilite ne' Codici Barbari. Pure quell'oscura concubina (Fredegunda), che divenne moglie del nipote di Clodoveo, doveva seguire la Legge Salica.

219

Il Muratori nelle Antichità d'Italia ha fatto due Dissertazioni (XXXVIII e XXXIX) sopra

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