Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro. Italia

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Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro - Italia

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      Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 — Suppl. Ord.) (Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, dal Decreto Legge 14.03.2005, n. 35 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112) Edizione 01.04.2012
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      Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro

      Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

      Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

      (Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 — Suppl. Ord.)

      (Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, dal Decreto Legge 14.03.2005, n. 35 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112)

      ** * **

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

      Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

      Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

      Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

      Sentito il Ministro per le pari opportunita';

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

      Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

      Emana il seguente decreto legislativo:

      Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

      Articolo 1. Finalita' e campo di applicazione

      1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

      2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

      3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

      Articolo 2. Definizioni

      1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

      a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;

      b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

      c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

      d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';

      e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);

      f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

      g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

      h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori

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