Codice dei beni culturali e del paesaggio. Italia

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Codice dei beni culturali e del paesaggio - Italia страница 4

Codice dei beni culturali e del paesaggio - Italia

Скачать книгу

dell’interesse culturale)

      1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’Articolo 10, comma 3.

      2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’Articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

      Articolo 14.

      (Procedimento di dichiarazione)

      1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi Titolo della cosa che ne forma oggetto.

      2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

      3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana.

      4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del presente Titolo.

      5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell’Articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

      6. La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero.

      Articolo 15.

      (Notifica della dichiarazione)

      1. La dichiarazione prevista dall’Articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

      2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

      Articolo 16.

      (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione)

      1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all’Articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.

      2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

      Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla Sezione I del

      Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del presente titolo.

      3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

      4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.

      12 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

      Articolo 17.

      (Catalogazione)

      1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

      2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

      3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

      4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

      5. I dati di cui al presente Articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.

      6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’Articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

      Capo II

      Vigilanza e ispezione

      Articolo 18.

      (Vigilanza)

      1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.

      2. La vigilanza sulle cose indicate all’Articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l’esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all’Articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

      Articolo 19.

      (Ispezione)

      1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

      Capo III

      Protezione e conservazione

      Sezione I

      Misure di protezione

      Articolo 20.

      (Interventi vietati)

      1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

      2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.

      Articolo 21.

      (Interventi soggetti ad autorizzazione)

      1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

      a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche

Скачать книгу