Codice delle comunicazioni elettroniche. Italia
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3. L’Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse di numerazione all’interno dell’Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione presta la sua collaborazione all’Autorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all’estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell’impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate “le linee direttrici”.
4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell’altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa in questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l’Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 19
Procedura per l’analisi del mercato
1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2. L’analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l’Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all’articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l’Autorità tiene conto degli obiettivi e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui all’articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di