Codice degli appalti. Italia

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Codice degli appalti - Italia

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157/1995; art. 8, decreto legislativo n. 158/1995)

      1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

      a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'art. 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'art. 68 della direttiva 2004/17;

      b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;

      c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

      1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

      Art. 19.

      Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)

      1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

      a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;

      b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

      c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

      d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;

      e) concernenti contratti di lavoro;

      f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

      2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

      Art. 20.

      Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)

      1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

      2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.

      Art. 21.

      Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 157/1995; art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 158/1995)

      1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.

      Art. 22.

      Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

      1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di telecomunicazioni.

      Art. 23.

      Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

      1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

      Art. 24.

      Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)

      1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

      2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

      Art. 25.

      Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. (art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)

      1. Il presente codice non si applica:

      a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

      b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

      Art. 26.

      Contratti di sponsorizzazione (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43,

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