Codice degli appalti. Italia

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Codice degli appalti - Italia

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Parole aggiunte dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (5) Le parole: "cessati dalla carica nel triennio" sono state così sostituite dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (6) Le parole: "di aver adottato atti o misure di completa dissociazione" sono state così sostituite dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (7) Le parole: " resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale" sono state così sostituite dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (8) Parole aggiunte dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (9) Parola aggiunta dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (10) La lettera che recitava: "h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;" è stata così sostituita dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (11) La lettera che recitava: "m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico." è stata così sostituita dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (12) Le parole: "anche in assenza nei loro confronti di un procediemnto per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste" sono state così sostituite dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (13) Le parole: "nei tre anni antecedenti" sono state così sostituite dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70

      (14) Lettera inserita dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

      (15) Lettera inserita dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135.

      (16) Le parole: "i casi di esclusione previsti" sono così sostituiti dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135.

      (17) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

      (18) Comma aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      (19) Il comma che recitava: "2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica." è stato così sostituito dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

      Art. 39.

      Requisiti di idoneita' professionale (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)

      1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

      2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.

      3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

      4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

      Art. 40.

      Qualificazione per eseguire lavori pubblici (articoli 47–49, direttiva 2004/18; articoli 8 e 9, legge n. 109/1994)

      1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

      2. Con il regolamento previsto dall'art. 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'art. 5 possono essere altresi' periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.

      3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.

      Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

      a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elnco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; (1)

      b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti.

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