Codice di procedura Penale. Italia

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Codice di procedura Penale - Italia

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se la legge non dispone altrimenti.

      Art. 127.

      Procedimento in camera di consiglio.

      1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

      2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

      3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

      4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

      5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

      6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

      7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

      8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

      9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

      10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.

      _______________

      Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 aprile 2007, n. 16228, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 29 maggio 2008, n. 21837 su Altalex Massimario.

      Art. 128.

      Deposito dei provvedimenti del giudice.

      1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

      Art. 129.

      Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

      1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

      2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

      Art. 130.

      Correzione di errori materiali.

      1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

      2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.

      _______________

      Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 20 febbraio 2008 n. 7945 su Altalex Massimario.

      Art. 131.

      Poteri coercitivi del giudice.

      1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro ordinato compimento degli atti ai quali procede.

      Art. 132.

      Accompagnamento coattivo dell'imputato.

      1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

      2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

      Art. 133.

      Accompagnamento coattivo di altre persone.

      1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato (1), il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

      (1) Le parole: “la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato” sono state inserite dall’art. 26 della L. 30 giugno 2009, n. 85

      TITOLO III Documentazione degli atti

      Art. 134.

      Modalità di documentazione.

      1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

      2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

      3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

      4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

      Art. 135.

      Redazione del verbale.

      1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

      2. Quando

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