Codice di procedura Penale. Italia
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2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.
(1) Articolo introdotto dall’art. 169 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51
(2) Le parole: “, commi 1, 3 e 4,” sono state soppresse dall’art. 2 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2000, n. 144
Art. 33-quater.
Effetti della connessione sulla composizione del giudice.
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione dei tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.
Capo VI-bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Art. 33-quinquies.
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.
1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies.
Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare.
1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.
Art. 33-septies.
Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado.
1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.
Art. 33-octies.
Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione.
1. Il giudice di appello o la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33-nonies.
Validità delle prove acquisite.
1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.
Capo VII
Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Art. 34.
Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296. (1)
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto. (2)
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
(1) Comma aggiunto dall’art. 11 della L. 16 dicembre 1999, n. 479
(2) Comma aggiunto dall’art. 2 quater del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni nella L. 5 giungo 2000, n. 144
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Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 1 dicembre 2008, n. 400.
Art. 35.
Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio.
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono