Codice Turismo. Italia

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Codice Turismo - Italia

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dei prezzi)

      1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita' dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonche' i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

      CAPO II ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

      ART. 12

      (Strutture ricettive extralberghiere)

      1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:

      a) gli esercizi di affittacamere;

      b) le attivita' ricettive a conduzione familiare — bed and breakfast;

      c) le case per ferie;

      d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;

      e) le strutture ricettive — residence;

      f) gli ostelli per la gioventu';

      g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;

      h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica;

      i) attivita' ricettive in residenze rurali;

      l) le foresterie per turisti;

      m) i centri soggiorno studi;

      n) le residenze d'epoca extralberghiere;

      o) i rifugi escursionistici;

      p) i rifugi alpini;

      q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.

      2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

      3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unita' immobiliare purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

      4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresi' essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

      5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

      a) in forma imprenditoriale;

      b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente articolo;

      c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e societa' di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili e' compatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

      6. Le strutture ricettive — residence sono complessi unitari costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validita' non inferiore a tre giorni.

      7. Gli ostelli per la gioventu' sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni.

      8. Le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

      9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

      10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico.

      11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli

      Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.

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