Costituzione della Repubblica Italiana. Italia

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Costituzione della Repubblica Italiana - Italia

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gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta'.

      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (2)

      (1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2, recante "Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione" (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40).

      Il testo originario dell'art. 56 disponeva:

      "La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.".

      (2) Comma sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19).

      Art. 57. (1)

      Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. (2)

      Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. (2)

      Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;

      il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti restiIl Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

      Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

      Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;

      il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

      La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (2)

      (1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 2 della legge cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3).

      V., altresi', legge cost. 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1 aprile 1961, n. 82).

      Il testo dell'art. 57, nella formulazione anteriore alle leggi costituzionali del 1963, disponeva:

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