Legge di Depenalizzazione. Italia

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Legge di Depenalizzazione - Italia

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a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (1)

      E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

      La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

      (1) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 9, D.L. 12 novembre 2010, n. 187

      Art. 21. Casi speciali di sanzioni amministrative-accessorie

      Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

      Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

      Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo. (1)

      Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato".

      Art. 22 (1) (2). Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

      Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

      Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

      L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

      Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

      Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

      Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

      L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 18 marzo 2004, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".

      (2) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

      Art. 22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione

      Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

      L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

      a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

      b. di previdenza e assistenza obbligatoria;

      c. urbanistica ed edilizia;

      d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

      e. di igiene degli alimenti e delle bevande; (1)

      f. di società e di intermediari finanziari;

      g. tributaria e valutaria.

      L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

      a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

      b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

      c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

      (1) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006, ha precisato che le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola non rientrano nella competenza speciale del tribunale di cui all'art. 22 bis, lett. e).

      Art. 23 (1). Giudizio di opposizione

      Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

      Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto

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