Legge Procedimento Amministrativo. Italia

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      Legge Procedimento Amministrativo

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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      Legge Procedimento Amministrativo

      LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

      Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

      (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192.Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e da ultimo dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dal Decreto Legislativo 13 maggio 2011, n. 70)

      Capo I. Principi

      Articolo 1. (1) (Principi generali dell'attivitр amministrativa)

      1. L'attivitр amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicitр, di efficacia, di imparzialitр, di pubblicitр e di trasparenza secondo le modalitр previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

      1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

      1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivitр amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.

      2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

      (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Articolo 2. (1) (Conclusione del procedimento)

      1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

      2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

      3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

      4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilitр dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessitр del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

      5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autoritр di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformitр ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

      6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

      7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualitр non attestati in documenti giр in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

      8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. (2)

      9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilitр dirigenziale.

      (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (2) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

      Articolo 2-bis. (1) (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

      1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

      (…) (2)

      (1) Articolo inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (2) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo precedente così recitava: "Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giusdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni."

      Articolo 3. (Motivazione del provvedimento) (1)

      1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

      2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

      3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

      4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autoritр cui è possibile ricorrere.

      (1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

      Articolo 3-bis. (1) (Uso della telematica)

      1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivitр, le amministrazioni pubbliche incentivano

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