Nuovo Codice della strada. Italia
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9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. (5)
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 761 a euro 3.047. (3) Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (5)
(1) Vedi art. 192, art. 193, art. 194 e art. 195 reg. cod. strada.
(2) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
(4) Si veda il D.M. 30 dicembre 1997, recante disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale.
(5) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.
Titolo III Dei veicoli
Capo I Dei veicoli in generale
Art. 46. (1) (2)
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
(1) Vedi art. 196 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.
Art. 47.
Classificazione dei veicoli (1)
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche. (2)
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) — categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
— categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
— categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
— categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
— categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; (3)
b) — categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
— categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (4)
— categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
— categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) — categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
— categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
— categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
— categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) — categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
— categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
— categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
— categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
— categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
(1) Cfr. il D.M. 29 marzo 1974 sull’omologazione CEE dei veicoli a motore e dei rimorchi.
(2) A norma del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, i trenini turistici classificati come veicoli atipici possono trainare fino a tre rimorchi.
(3) Testo in vigore fino al 18 gennaio 2013. Dal 19 gennaio 2013 sarà applicabile il seguente testo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59:
"a) — categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera