Nuovo Codice della strada. Italia

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Nuovo Codice della strada - Italia

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L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (2) Le parole: “quelle di competenza del Prefetto” sono state così sostituite dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D. L. 20 giugno 2002, n. 121. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L.vo 20 giugno 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (3) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168. Le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (4) Le parole: “dei lavori pubblici, dei trasporti” sono state così sostituite dalle attuali: “delle infrastrutture e dei trasporti” dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (5) Comma inserito dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

      (6) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (7) Le parole: “l’autorizzazione alla Prefetturai” sono state così sostituite dalle attuali: “per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione” dall’art. 2, comma 1, lett. f), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (8) Questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. g), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (9) Questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. h), del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9. A norma dell’art. 1, comma 1, del D. L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168, le disposizioni previste dall’art. 2 del D. L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dal 7 agosto 2002.

      (10) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

      (11) Il comma: “8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti” è stato inserito dal D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, con effetto dal 7 agosto 2002, e poi abrogato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      Art. 9-bis.

      Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (1)

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

      2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

      3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

      4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

      5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

      6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

      (1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      Art. 9-ter.

      Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (1)

      1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

      2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

      3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

      (1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      Art. 10.

      Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (1) (2)

      1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

      2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

      a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose

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