Regolamento Codice della Strada. Italia

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Regolamento Codice della Strada - Italia

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13 del codice, in conformitа con le specifiche norme di settore vigenti.

      Art. 61. (Art. 24, CdS) Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti.

      1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalitа suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

      2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

      3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.

      Art. 62. (Art. 24, CdS) Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta.

      1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.

      2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.

      Art. 63. (Art. 24, CdS) Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria.

      1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestivitа e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.

      2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivitа di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.

      Art. 64. (Art. 24, CdS) Concessione.

      1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltа di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrа essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

      2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.

      3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.

      4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.

      5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.

      Art. 65. (Art. 25, CdS) Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.

      1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

      a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;

      b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;

      c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

      2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.

      3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltа tecniche.

      4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluiditа della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilitа di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

      Art. 66. (Art. 25, CdS) Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate.

      1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

      2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilitа di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilitа, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

      3. La profonditа, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profonditа minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.

      4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati

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