Regolamento Codice della Strada. Italia

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Regolamento Codice della Strada - Italia

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62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.

      2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.).

      3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.

      Art. 10. (Art. 10, CdS) Veicoli qualificati mezzi d'opera.

      1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.

      2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

      Art. 11. (Art. 10, CdS) Dispositivi di segnalazione visiva.

      1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

      2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilitа di cui all'articolo 266.

      3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.

      4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

      5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

      a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;

      b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.

      6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalitа di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.

      Art. 12. (Art. 10 e Art. 159, CdS) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.

      1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.

      2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

      3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.

      Art. 13. (Art. 1 °Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali.

      1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:

      a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;

      b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;

      c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.

      2. L'autorizzazione periodica:

      A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

      a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice;

      b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;

      c) durante tutto il periodo di validitа dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;

      d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;

      e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;

      f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

      1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

      2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m.

      Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili

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