Codice penale svizzero – CP. Svizzera
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Codice penale svizzero – CP - Svizzera страница 1
del 21 dicembre 1937
(Stato 15.11.2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 della Costituzione federale[1]; [2] visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918[3], decreta:
Libro primo:[4] Disposizioni generali
Parte prima: Dei crimini e dei delitti
Titolo primo: Del campo d’applicazione
Art. 1
1. Nessuna sanzione senza legge
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Art. 2
2. Condizioni di tempo
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.
Art. 3
3. Condizioni di luogo.
Crimini o delitti commessi in Svizzera
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950[5] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
Art. 4
Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato
1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265–278).
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
Art. 5
Reati commessi all’estero su minorenni
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:
a.[6] tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.
2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU[7], l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
3 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 6
Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:
a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e
b. l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero.
2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU[8], l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.
Art. 7
Altri reati commessi all’estero
1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:
a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
b. l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e
c. secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato.
2 Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero,