Codice penale svizzero – CP. Svizzera
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2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
Art. 40
3. Pena detentiva.
In generale
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41
Pena detentiva di breve durata senza condizionale
1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).
Sezione 2: Della condizionale
Art. 42
1. Pene con la condizionale
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.[16]
Art. 43
2. Pene con condizionale parziale
1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Art. 44
3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 45
Successo del periodo di prova
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.
Art. 46
Insuccesso del periodo di prova
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41.
2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.
5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
Sezione 3: Della commisurazione della pena
Art. 47
1. Principio
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 48
2. Attenuazione della pena.
Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:
a. l’autore ha agito:
1. per motivi onorevoli,
2. in stato di grave angustia,
3. sotto l’impressione d’una grave minaccia,
4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c. l’autore