Codice penale svizzero – CP. Svizzera
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3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.
4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.
5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.
6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:
a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;
b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
c. l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.
Art. 75a[40]
Misure particolari di sicurezza
1 La commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:
a. l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1; e
b. l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.
Art. 76
Luogo dell’esecuzione
1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.
2 Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.
Art. 77
Esecuzione ordinaria
Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.
Art. 77a
Lavoro e alloggio esterni
1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.
2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.
3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.
Art. 77b
Semiprigionia
Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.
Art. 78
Segregazione cellulare
La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:
a. all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
b. a tutela del detenuto o di terzi;
c. come sanzione disciplinare.
Art. 79
Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata
1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.
2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.
3 La semiprigionia e l’esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.
Art. 80
Deroghe alle forme d’esecuzione
1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
a. qualora il suo stato di salute lo richieda;
b. in caso di gravidanza, parto e puerperio;
c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.
2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione.
Art. 81
Lavoro
1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.
2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.
Art. 82
Formazione e perfezionamento