Codice Civile. Italia

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precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

      Art. 16. Trattamento dello straniero.

      Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

      Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

      Art. 17.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia.

      Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

      Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all’ estero.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 18.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi.

      I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall’ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 19.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

      I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

      Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 20.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli.

      I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

      I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell’adottante al tempo dell’adozione.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 21.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice della tutela.

      La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 22.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose.

      Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 23.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice delle successioni per causa di morte.

      Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 24.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice delle donazioni.

      Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 25.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice delle obbligazioni.

      Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

      Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 26.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge regolatrice della forma degli atti.

      La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l’atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell’atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

      Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 27.

      (…) (1)

      (1)

      “Legge

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