Codice Civile. Italia

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competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 28.

      (…) (1)

      (1)

      “Efficacia delle leggi penali e di polizia.

      Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 29.

      (…) (1)

      (1)

      “Apolidi.

      Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 30.

      (…) (1)

      (1)

      “Rinvio ad altra legge.

      Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Art. 31.

      (…) (1)

      (1) “

      Limiti derivanti dall’ordine pubblico e dal buon costume.

      Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

      L’ordine corporativo fa parte integrante dell’ordine pubblico.”

      Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

      Libro I

      Delle persone e della famiglia

      Titolo I

      Delle persone e della famiglia

      Art. 1. Capacità giuridica.

      La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

      I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

      (…) (1)

      (1) Il comma

      “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.”

      è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

      Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire.

      La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

      Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

      Art. 3.

      (…) (1)

      (1)

      “Capacità in materia di lavoro.

      Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore.”

      Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.

      Art. 4. Commorienza.

      Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

      Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.

      Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

      Art. 6. Diritto al nome.

      Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

      Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

      Art. 7. Tutela del diritto al nome.

      La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

      L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

      Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari.

      Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

      Art. 9. Tutela dello pseudonimo.

      Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.

      Art. 10. Abuso dell’immagine altrui.

      Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12433 e Cassazione

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