Codice Civile. Italia
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Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 199.
(…) (1)
(1)
“Divisione dei frutti.
Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell’altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell’ultimo anno o nell’ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all’anno.
L’anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 200.
(…) (1)
(1) “
Locazioni.
Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall’usufruttuario.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 201.
(…) (1)
(1)
“Spese e miglioramenti.
Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 202.
(…) (1)
(1)
“Casi di separazione.
La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E’ inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.
Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.
La separazione stragiudiziale è nulla.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 203.
(…) (1)
(1)
“Inefficacia della separazione.
La separazione della dote ordinata dall’autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 204.
(…) (1)
(1)
“Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione.
La sentenza che pronunzia la separazione è
retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 205.
(…) (1)
(1)
“Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione.
I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 206.
(…) (1)
(1)
“Azioni concesse ai creditori del marito.
I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 207.
(…) (1)
(1)
“Obblighi della moglie.
La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 208.
(…) (1)
(1)
“Diritti della moglie.
La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.
La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l’autorizzazione giudiziale.
Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell’articolo 187, il tribunale può autorizzare l’alienazione anche se il marito non consente.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 209.
(…) (1)
(1)
“Cessazione degli effetti della separazione.
Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito.
La riconsegna