Codice Civile. Italia
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La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.
L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168. Impiego ed amministrazione del fondo.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
Art. 169. Alienazione dei beni del fondo. (1)
Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
(1) Articolo sostituito dall’art. 51, L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 170.
Esecuzione sui beni e sui frutti.
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171.
Cessazione del fondo.
La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
Art. 172. (1)
[Riduzione].
La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 173. (1)
[Amministrazione.]
L’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.
Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l’amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.
Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell’usufruttuario.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 174. (1)
[Sostituzione del coniuge amministratore.]
Qualora il coniuge a cui spetta l’amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l’interesse della famiglia, il tribunale può affidare l’amministrazione all’altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 175. (1)
[Cessazione del vincolo.]
Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.
In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 176.
(…) (1)
(1)
“Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.
Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.
Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Sezione III.
Della comunione legale
Art. 177. Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le