Codice Civile. Italia

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deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano]. (1)

      Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

      Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

      (1) Le parole:

      “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”

      sono state aggiunte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 245).

      Sezione VI.

      Della nullità del matrimonio

      Art. 117. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.

      Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell’articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

      Il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza.

      Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l’autorizzazione ai sensi del quarto comma dell’articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

      La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall’articolo 68.

      Art. 118.

      (…) (1)

      (1)

      “Difetto di età.

      Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all’età fissata nel primo comma dell’articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

      Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 119. Interdizione.

      Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

      L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

      Art. 120. Incapacità di intendere o di volere.

      Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

      L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

      Art. 121.

      (…) (1)

      (1)

      “Mancanza di assenso.

      Il matrimonio contratto senza l’assenso prescritto dall’articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l’assenso e da quello degli sposi per il quale l’assenso era necessario.

      L’azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l’assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio.

      Parimenti l’azione non può essere proposta dallo sposo a cui l’assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 122. Violenza ed errore.

      Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

      Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.

      L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:

      1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

      2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

      3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

      4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

      5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

      L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

      Art. 123. Simulazione.

      Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

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