Codice Civile. Italia

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salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.

      Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 71.

      Titolo V

      Della parentela e dell’affinita’

      Art. 74. Parentela.

      La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.”

      è stato così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 75. Linee della parentela.

      Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

      Art. 76. Computo dei gradi.

      Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

      Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

      Art. 77. Limite della parentela.

      La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

      Art. 78. Affinità.

      L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

      Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

      L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

      Titolo VI

      Del matrimonio

      Capo I.

      Della promessa di matrimonio

      Art. 79. Effetti.

      La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

      Art. 80. Restituzione dei doni.

      Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

      La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

      Art. 81. Risarcimento dei danni.

      La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

      Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

      La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

      _______________

      Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12409 in Altalex Massimario.

      Capo II.

      Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato

      Art. 82. Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico.

      Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

      Art. 83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

      Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

      Capo III.

      Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile

      Sezione I.

      Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

      Art. 84. Età.

      I minori di età non possono contrarre matrimonio.

      Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

      Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.

      Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

      La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

      Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

      Art. 85. Interdizione per infermità di mente.

      Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.

      Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 28 settembre 2007 in Altalex Massimario.

      Art.

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