Codice Civile. Italia
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Art. 61. Data della morte presunta.
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
Art. 62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta.
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.
Art. 63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente.
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58, coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Art. 64. Immissione nel possesso e inventario.
Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’articolo 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni.
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60.
Art. 65. Nuovo matrimonio del coniuge.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Art. 66. Prova dell’esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.
Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
Art. 67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte.
La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68. Nullità del nuovo matrimonio.
Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.
Capo III.
Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui e’ stata dichiarata la morte presunta
Art. 69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza.
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.
Art. 70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza.
Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione.
Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni, e devono dare cauzione.
Art. 71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza.
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell’usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Art. 72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta.
Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni.
Art. 73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza al momento dell’apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono