Codice Civile. Italia
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è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 105.
(…) (1)
(1)
“Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.”
Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Sezione IV.
Della Celebrazione del matrimonio
Art. 106. Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Art. 107. Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108. Inopponibilità di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Art. 109. Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110. Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107.
Art. 111. Celebrazione per procura.
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.
Art. 112. Rifiuto della celebrazione.
L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.
Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Art. 114.
(…) (1)
(1)
“Matrimonio del
Re
Imperatore e dei
Principi reali.
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del
Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’articolo 111.”
Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Sezione V.
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica
Art. 115. Matrimonio del cittadino all’estero.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. (1)
(1) Il comma:
“La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell’ultimo domicilio.”
è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 116. Matrimonio dello straniero