Codice Civile. Italia

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452. Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

      Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

      In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

      Art. 453. Annotazioni.

      Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria.

      Art. 454.

      (…) (1)

      (1)

      “Rettificazioni.

      La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all’ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

      Le sentenze devono essere trascritte nei registri.”

      Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

      Art. 455. Efficacia della sentenza di rettificazione.

      La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

      Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

      Libro secondo

      Delle successioni

      Titolo I

      Disposizioni generali sulle successioni

      Capo I.

      Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredita’

      Art. 456. Apertura della successione.

      La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

      Art. 457. Delazione dell’eredità.

      L’eredità si devolve per legge o per testamento.

      Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

      Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

      Art. 458. Divieto di patti successori. (1)

      Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

      (1) Articolo così modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 19 novembre 2009, n. 24450 in Altalex Massimario.

      Art. 459. Acquisto dell’eredità.

      L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

      Art. 460. Poteri del chiamato prima dell’accettazione.

      Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

      Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

      Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

      Art. 461. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

      Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.

      Capo II.

      Della capacita’ di succedere

      Art. 462. Capacità delle persone fisiche.

      Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

      Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

      Capo III.

      Dell’indegnita’

      Art. 463. Casi d’indegnità.

      E’ escluso dalla successione come indegno:

      1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

      2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge (1) dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

      3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile (2) con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

      3-bis) chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. (3)

      4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

      5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

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