Codice Civile. Italia
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Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.
(1) Comma così premesso dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.
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Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile, sentenza 22 maggio 2009, n. 4011 in Altalex Massimario.
Art. 428. Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere.
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 aprile 2008, n. 7292 in Altalex Massimario.
Art. 429. Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. (1)
(1) Comma aggiunto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 430. Pubblicità.
Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.
Art. 431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Art. 432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione.
L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Titolo XIII
Degli alimenti
Art. 433. Persone obbligate.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (1)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (2)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
(1) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Numero così sostituito dall’art. 64, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 434. Cessazione dell’obbligo tra affini.
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Art. 435.
(…) (1)
(1)
“Obbligo dei genitori e dei figli naturali.
Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.
”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 436. Obbligo tra adottante e adottato. (1)
L’adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.
(1) Articolo così modificato dall’art. 65, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 437. Obbligo del donatario.