Codice Civile. Italia

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soggetti a facile deterioramento;

      2) costituire pegni o ipoteche;

      3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

      4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

      Art. 376. Vendita di beni.

      Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

      Art. 377. Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli.

      Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

      Art. 378. Atti vietati al tutore e al protutore.

      Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

      Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

      Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

      Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

      Art. 379. Gratuità della tutela.

      L’ufficio tutelare è gratuito.

      Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

      Art. 380. Contabilità dell’amministrazione.

      Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

      Il giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

      Art. 381. Cauzione.

      Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

      Art. 382. Responsabilità del tutore e del protutore.

      Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

      Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

      Sezione IV.

      Della cessazione del tutore dall’ufficio

      Art. 383. Esonero dall’ufficio.

      Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

      Art. 384. Rimozione e sospensione del tutore.

      Il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

      Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

      Sezione V.

      Del rendimento del conto finale

      Art. 385. Conto finale.

      Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

      Art. 386. Approvazione del conto.

      Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

      Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione.

      Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

      Art. 387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

      Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

      Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

      Art. 388. Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto.

      Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela. (1)

      La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

      (1) Le originarie parole:

      “prima dell’approvazione”

      sono state così sostituite dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.

      Art. 389. Registro delle tutele.

      Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

      Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine

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