Codice Civile. Italia
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(1) Il numero:
“3) le donne;”
è stato abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Art. 353. Domanda di dispensa.
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 354. Tutela affidata a enti di assistenza.
La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355. Protutore.
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’articolo 354.
Art. 356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.
Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati. (1)
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.
(1) Comma così modificato dall’art. 59, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Sezione III.
Dell’esercizio della tutela
Art. 357. Funzioni del tutore.
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 in Altalex Massimario.
Art. 358. Doveri del minore.
Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.
Art. 359.
(…) (1)
(1)
“Cattiva condotta del minore.
Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione. Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 360. Funzioni del protutore.
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Art. 361. Provvedimenti urgenti.
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.
Art. 362. Inventario.
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Art. 363. Formazione dell’inventario.
L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede GLI € 7,75.
L’inventario è depositato presso il tribunale. (1)
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
(1) Le parole:
“della pretura”
e
“la pretura”
sono state rispettivamente sostituite dalle seguenti.
“del tribunale”
e
“il tribunale”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del