Codice Civile. Italia
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La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l’amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all’amministrazione stessa e all’educazione dei figli.
In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l’amm inistrazione e il marito è responsabile in solido dell’amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.
Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d’ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell’amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l’educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.
L’ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 341.
(…) (1)
(1)
“Responsabilità del nuovo marito.
Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s’intende sempre ad essa associato in quell’amministrazione e ne diviene responsabile in solido.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 342.
(…) (1)
(1) L’articolo
“Nuove nozze del genitore non ariano.”
è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Titolo IX-bis
Ordini di protezione contro gli abusi familiari (1)
(1) Titolo aggiunto dalla L. 4 aprile 2001, n. 154.
Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, (1) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.
(1) Le parole:
“qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio,”
sono state abrogate dalla L. 6 novembre 2003, n. 304.
Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione.
Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno (1) e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
(1) Le parole:
“sei mesi”
sono state così sostituite dalle attuali:
“un anno”
dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.
Titolo X
Della tutela e dell’emancipazione
Capo I.
Della tutela dei minori
Art. 343. Apertura della tutela.
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario (2) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. (1)
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, (3) la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
(1) Comma così modificato dall’art. 56, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Le parole:
“la pretura del mandamento”
sono state sostituite dalle parole:
“il tribunale del circondario”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3) La parola:
“mandamento”
è stata sostituita dall’attuale:
“circondario”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Sezione I.
Del giudice tutelare
Art.