Codice Civile. Italia

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di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/25.

      (…) (1)

      (1)

      “Impugnativa del decreto di adozione speciale.

      I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

      Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all’articolo 314/15 e comunicato all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/26.

      (…) (1)

      (1) “

      Effetti dell’adozione speciale.

      Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

      Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/27.

      (…) (1)

      (1)

      “Revocatoria dell’adozione speciale.

      Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile. L’istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell’adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell’istanza di revocazione.

      Sull’istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l’adottato.

      Il relativo provvedimento è iscritto nell’apposito registro di cui all’art. 314/15 e annotato a margine dell’atto di nascita.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/28.

      (…) (1)

      (1)

      “Certificati anagrafici.

      Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Titolo IX

      Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)

      (1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      In precedenza l’originaria rubrica:

      

      Della patria potestà” era stata sostituita dalla rubrica: “Della potestà dei genitori”, dall’art. 136, L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, dalla rubrica: “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”, dall’art. 1, comma 6, L. 10 dicembre 2012, n. 219. (1)

      Capo I.

      Dei diritti e doveri del figlio (1)

      (1) Capo inserito dall’art. 7, comma 11, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 315. Stato giuridico della filiazione.

      Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. (1)

      (1) L’articolo che recitava: “

      Doveri del figlio verso i genitori.

      Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

      ” è stato così sostituito prima dall’art. 137, L. 19 maggio 1975, n. 151 e poi dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio.

      Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

      Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

      Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

      Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. (1)

      (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

      Art. 316. Responsabilità genitoriale. (1)

      Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

      In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

      Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto

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