Codice Civile. Italia
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Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/25.
(…) (1)
(1)
“Impugnativa del decreto di adozione speciale.
I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all’articolo 314/15 e comunicato all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/26.
(…) (1)
(1) “
Effetti dell’adozione speciale.
Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.
Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/27.
(…) (1)
(1)
“Revocatoria dell’adozione speciale.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile. L’istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell’adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell’istanza di revocazione.
Sull’istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l’adottato.
Il relativo provvedimento è iscritto nell’apposito registro di cui all’art. 314/15 e annotato a margine dell’atto di nascita.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/28.
(…) (1)
(1)
“Certificati anagrafici.
Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Titolo IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
In precedenza l’originaria rubrica:
“
Della patria potestà” era stata sostituita dalla rubrica: “Della potestà dei genitori”, dall’art. 136, L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, dalla rubrica: “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”, dall’art. 1, comma 6, L. 10 dicembre 2012, n. 219. (1)
Capo I.
Dei diritti e doveri del figlio (1)
(1) Capo inserito dall’art. 7, comma 11, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 315. Stato giuridico della filiazione.
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. (1)
(1) L’articolo che recitava: “
Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
” è stato così sostituito prima dall’art. 137, L. 19 maggio 1975, n. 151 e poi dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. (1)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 316. Responsabilità genitoriale. (1)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto