Codice Civile. Italia
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(…) (1)
(1)
“Requisiti degli adottanti.
La adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/4.
(…) (1)
(1)
“Condizioni per lo stato di adottabilità.
Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l’infanzia.
Il compimento dell’ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/5.
(…) (1)
(1)
“Denuncia della situazione di abbandono.
Chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.
I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all’infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l’elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/6.
(…) (1)
(1)
“Accertamenti sulla situazione di abbandono.
Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l’informativa di cui all’articolo precedente, dispone d’urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull’ambiente in cui hanno vissuto e vivono.
Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell’articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della patria potestà.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/7.
(…) (1)
(1)
“Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti.
Quando dalle indagini previste dall’articolo precedente non risulta l’esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l’esistenza di parenti tenuti agli alime nti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/8.
(…) (1)
(1)
“Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell’articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.
Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 314/6.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/9.
(…) (1)
(1)
“Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.
Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell’articolo 140 del codice di pro cedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/10.
(…)