Codice Civile. Italia

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      “Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità.

      Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall’articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell’interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

      Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/11.

      (…) (1)

      (1)

      “Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.

      A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

      1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

      2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

      3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.

      La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

      Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/12.

      (…) (1)

      (1) “

      Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

      L’opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell’opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

      L’opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell’articolo precedente.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/13.

      (…) (1)

      (1)

      “Giudizio sull’opposizione.

      A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un cur atore speciale del minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per la udienza fissata delle persone o del rappresentante dell’istituto che abbiano in ricovero il minore.

      All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/14.

      (…) (1)

      (1)

      “Impugnazioni.

      La sentenza è notificata d’ufficio nel testo integrale, all’opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d’appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

      Valgono nel giudizio d’appello, per quanto applicabili, le norme di cui all’articolo precedente.

      La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/15.

      (…) (1)

      (1)

      “Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità.

      La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

      La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/16.

      (…) (1)

      (1)

      “Sospensione della patria potestà.

      Durante lo stato di adottabilità è

      sospeso l’esercizio della patria potestà.

      Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 314/17.

      (…) (1)

      (1)

      “Cessazione dello stato di adottabilità.

      Lo stato di adottabilità cessa per adozione o

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