Codice Civile. Italia
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Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell’articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/18.
(…) (1)
(1)
“Revoca dello stato di adottabilità.
Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all’articolo 314/7.
Nel caso in cui non sia intervenuto l’affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia avvenuto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall’articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.
La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all’articolo 314/15.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/19.
(…) (1)
(1)
“Azione revocatoria dello stato di adottabilità.
Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell’articolo 395 del codice di procedura civile.
L’azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/20.
(…) (1)
(1)
“Affidamento preadottivo.
La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.
Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell’interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità.
Il provvedimento dell’affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all’articolo 314/15.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/21.
(…) (1)
(1)
“Revoca dell’affidamento preadottivo.
L’affidamento preadottivo è revocato dal tribu nale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all’ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/22.
(…) (1)
(1)
“Impugnativa dei provvedimenti relativi all’affidamento preadottivo.
I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all’affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozi one speciale o della istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/23.
(…) (1)
(1)
“Proroga della durata dello stato di adottabilità.
In caso di revoca dell’affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall’articolo 314/17, sono prorog ati per un periodo di durata pari a quello dell’affidamento preadottivo revocato.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/24.
(…) (1)
(1)
“Dichiarazione di adozione speciale.
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di ad ottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.
D’ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l’interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione può
essere