Codice Civile. Italia
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Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.
Art. 275.
(…) (1)
(1)
“Pena in caso di inammissibilità.
Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.”
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 276. Legittimazione passiva.
La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. (1)
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
(1) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 3 aprile 2007, n. 8355 in Altalex Massimario.
Art. 277. Effetti della sentenza.
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento. (1)
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 278. Autorizzazione all’azione. (1)
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 279. Responsabilità per il mantenimento e l’educazione.
In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315bis, sia venuto meno. (1)
L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251. (2)
L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. (3)
(1) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 36, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall’art. 36, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Sezione II.
Della legittimazione dei figli naturali (1)
(1) Sezione abrogata dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 280. Legittimazione.
(…) (1)
(1) L’articolo che recitava:
“La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.”
è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 281. Divieto di legittimazione.
(…) (1)
(1) L’art. che recitava:
“Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.”
è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 282. Legittimazione di figli premorti.
(…) (1)
(1) L’articolo che recitava:
“La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.”
è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 283. Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.
(…) (1)
(1) L’articolo che recitava:
“I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell’atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.”
è stato abrogato dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 284. Legittimazione per provvedimento del giudice.
(…) (1)
(1) L’articolo che recitava:
“La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli