Codice Civile. Italia

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Codice Civile - Italia

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il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 246. Trasmissibilità dell’azione. (1)

      Se il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

      Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

      Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 247. Legittimazione passiva.

      Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

      Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

      Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

      Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

      Art. 248. Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità. (1)

      L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. (2)

      L’azione è imprescrittibile.

      Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

      Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

      Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245. (3)

      (1) Rubrica così sostituita dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 249. Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità. (1)

      L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L’azione è imprescrittibile.

      Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

      Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

      Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

      (1) Articolo così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Capo IV.

      Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio (1)

      (1) Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 8, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente l’intitolazione era la seguente: «Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione».

      Il presente Capo, prima delle modifiche apportate dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 154/2013, era suddiviso nelle seguenti Sezioni:

      Sezione I Della filiazione naturale;

      § 1 Del riconoscimento dei figli (artt. 250 268);

      § 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale (artt. 269 279);

      Sezione II Della legittimazione dei figli naturali (artt. 280–290).

      Art. 250. Riconoscimento.

      Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

      Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

      Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

      Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.

      Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. (1)

      (1) L’articolo che recitava:

      “Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra

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