Codice Civile. Italia

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legittimari

      Sezione I.

      Dei diritti riservati ai legittimari

      Art. 536. Legittimari.

      Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. (1) Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)

      A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. (3)

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 giugno 2008, n. 16002 in Altalex Massimario.

      (1) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma così modificato dall’art. 69, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 537. Riserva a favore dei figli. (1)

      Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. (2)

      Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. (3)

      (…….) (4)

      _______________

      Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 18 dicembre 2009, n. 335 in Altalex Massimario.

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 71, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma così modificato dall’art. 71, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (4) Comma abrogato dall’art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 538. Riserva a favore degli ascendenti. (1)

      Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. (2)

      (1) In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

      (2) Rubrica così modificata dall’art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Comma così modificato dall’art. 72, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 539.

      (…) (1)

      (1)

      “Riserva a favore dei figli naturali.

      A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta o dichiarata è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 540. Riserva a favore del coniuge.

      A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

      Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

      _______________

      Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13 gennaio 2009, n. 463 in Altalex Massimario.

      Art. 541.

      (…) (1)

      (1)

      “Concorso di figli legittimi e naturali.

      Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

      I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 542. Concorso di coniuge e figli.

      Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. (1)

      Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali. (2)

      (……..) (3)

      (1) Comma così modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 73, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (3) Comma abrogato dall’art. 73, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 543.

      (…) (1)

      (1)

      “Concorso di coniuge e figli naturali.

      Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

      Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

      Quando

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