Codice Civile. Italia
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Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
Titolo II
Delle successioni legittime
Art. 565. Categorie dei successibili. (1)
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
(1) Articolo così modificato dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Capo I.
Della successione dei parenti
Art. 566. Successione dei figli. (1)
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 76, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 567. Successione dei figli adottivi. (1)
Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 568. Successione dei genitori.
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569. Successione degli ascendenti.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570. Successione dei fratelli e delle sorelle.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
Art. 572. Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Art. 573. Successione dei figli nati fuori del matrimonio. (1)
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 574.
(…) (1)
(1) “
Concorso di figli naturali e legittimi.
I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.”
Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 575.
(…) (1)
(1)
“Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.
Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.”
Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 576.
(…) (1)
(1)
“Successione dei soli figli naturali.
In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità.”
Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 577. Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore. (1)