Codice Civile. Italia

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testamenti speciali

      Art. 609. Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.

      Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, (1) dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

      Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

      (1) Le parole:

      “dal pretore o”

      sono state abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

      Art. 610. Termine di efficacia.

      Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

      Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

      Art. 611. Testamento a bordo di nave.

      Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

      Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

      Art. 612. Forme.

      Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

      Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

      Art. 613. Consegna.

      Al ritorno della nave nella Repubblica (1) i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

      Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.

      (1) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

      Art. 614. Verbale di consegna.

      L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

      (1) Il Ministero della marina mercantile è stato soppresso, unitamente al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, la quale ha istituito, in loro vece, il Ministero dei trasporti e della navigazione, poi modificato in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.

      Art. 615. Termine di efficacia.

      Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

      Art. 616. Testamento a bordo di aeromobile.

      Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

      Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

      Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

      Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo di equipaggio.

      Il testamento è annotato sul giornale di rotta. (1)

      (1) Il giornale di rotta è stato denominato giornale di bordo dalla L. 13 maggio 1983, n. 213.

      Art. 617. Testamento dei militari e assimilati.

      Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

      Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

      Art. 618. Casi e termini d’efficacia.

      Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica (1) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

      Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

      (1) Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

      Art. 619. Nullità.

      I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

      Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’articolo 606.

      Sezione III.

      Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

      Art. 620. Pubblicazione del testamento olografo.

      Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

      Chiunque crede

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