Codice Civile. Italia

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testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

      Capo II.

      Della capacita’ di disporre per testamento

      Art. 591. Casi d’incapacità.

      Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge.

      Sono incapaci di testare:

      1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

      2) gli interdetti per infermità di mente;

      3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

      Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

      Capo III.

      Della capacita’ di ricevere per testamento

      Art. 592. Figli naturali riconosciuti o riconoscibili. (1)

      Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

      I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

      Art. 593.

      (…) (1)

      (1)

      “Figli naturali non riconoscibili.

      Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall’articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L’eccedenza è ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere più del terzo dell’eredità.

      Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell’eredità. L’eccedenza è attribuita al coniuge.

      I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.

      Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 594. Assegno ai figli non riconoscibili. (1)

      Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno. (2)

      Rubrica così modificata dall’art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Comma così modificato dall’art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 595.

      (…) (1)

      (1)

      “Coniuge del binubo.

      Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

      L’eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.”

      Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 596. Incapacità del tutore e del protutore.

      Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

      Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

      Art. 597. Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete.

      Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell’interprete intervenuti al testamento medesimo.

      Art. 598. Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.

      Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

      Art. 599. Persone interposte.

      Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, (1) 595, (2) 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.

      Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

      La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593.

      La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui richiama l’art. 595 c.c.

      Art. 600.

      (…) (1)

      (1)

      “Enti

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