Codice Civile. Italia
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Art. 693. Diritti e obblighi dell’istituito.
L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.
(…) (1)
(1) Il comma:
“Se l’istituito trascura di osservare i propri obblighi, l’autorità giudiziaria può nominare, anche d’ufficio, un amministratore.”
è stato abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 694. Alienazione dei beni.
L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.
Art. 695. Diritti dei creditori personali dell’istituito.
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Art. 696. Devoluzione al sostituito.
L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.
Art. 697. Sostituzione fedecommissaria nei legati.
Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.
Art. 698. Usufrutto successivo.
La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
Art. 699. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili.
È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.
Capo VII.
Degli esecutori testamentari
Art. 700. Facoltà di nomina e di sostituzione.
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
Art. 701. Persone capaci di essere nominate.
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art. 702. Accettazione e rinunzia alla nomina.
L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale (1) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.
(1) Le parole:
“della pretura”
sono state sostituite dalle parole:
“del tribunale”
dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 703. Funzioni dell’esecutore testamentario.
L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario.
Art. 704. Rappresentanza processuale.
Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio.
Art. 705. Apposizione di sigilli e inventario.
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706. Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario.
Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione