Codice Civile. Italia

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essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

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      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 12119 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 giugno 2009, n. 2066 in Altalex Massimario.

      Art. 721. Vendita degli immobili.

      I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.

      Art. 722. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

      In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

      Art. 723. Resa dei conti.

      Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

      Art. 724. Collazione e imputazione.

      I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

      Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

      Art. 725. Prelevamenti.

      Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

      I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

      Art. 726. Stima e formazione delle parti.

      Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

      Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

      Art. 727. Norme per la formazione delle porzioni.

      Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

      Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.

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      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3029 in Altalex Massimario.

      Art. 728. Conguagli in danaro.

      L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

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      Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2008, n. 7833 in Altalex Massimario.

      Art. 729. Assegnazione o attribuzione delle porzioni.

      L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

      Art. 730. Deferimento delle operazioni a un notaio.

      Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto del tribunale (1) del luogo dell’aperta successione.

      Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

      (1) La parola:

      “pretore”

      è stata sostituita dalla parola:

      “tribunale”

      dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

      Art. 731. Suddivisioni tra stirpi.

      Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

      Art. 732. Diritto di prelazione.

      Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

      Art. 733. Norme date dal testatore per la divisione.

      Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

      Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

      Art. 734. Divisione fatta dal testatore.

      Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

      Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

      Art. 735. Preterizione di eredi e lesione di legittima.

      La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

      Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di

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