Codice delle assicurazioni private. Italia

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Codice delle assicurazioni private - Italia

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limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

      a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;

      b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell’ISVAP.

      L’autorizzazione dell’ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;

      c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità disponibile;

      d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati;

      e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all’impresa di proseguire regolarmente l'attività. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.

      9. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilità dell’impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

      10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

      Art. 46.

      (Quota di garanzia)

      1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

      2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

      3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.

      3 bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66 sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

      a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

      b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

      c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. (1)

      4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

      5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

      (1) Questo comma è stato inserito dall’art. 4, comma 3, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 47.

      (Cessione dei rischi in riassicurazione)

      1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

      2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

      CAPO V–IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

      Art. 48.

      (Requisiti organizzativi della sede secondaria)

      1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.

      2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

      Art. 49.

      (Riserve tecniche)

      1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.

      2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

      3. L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

      Art. 50.

      (Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)

      1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del

      Capo

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