Codice delle assicurazioni private. Italia
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2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.
Art. 51.
(Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)
1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia.
L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
TITOLO IV — DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52.
(Nozione)
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente
Titolo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53.
(Attività esercitabili)
1. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.
Art. 54.
(Requisiti degli esponenti aziendali)
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
Art. 55.
(Autorizzazione)
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.
Art. 56.
(Altre norme applicabili)
1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente
Titolo