Codice degli appalti. Italia

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Codice degli appalti - Italia

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dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

      2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro. (1) (2) (3)

      3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture. (4) (5)

      4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

      (1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalle Regioni Lazio e Abruzzo.

      (2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lazio, Abruzzo e Veneto.

      (3) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo.

      (4) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e all’art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all’art. 117 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento. Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione, dalla Regione Veneto.

      (5) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Abruzzo.

      Art. 5.

      Regolamento e capitolati (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, comma 9, legge n. 537/1993)

      1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

      2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

      3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato.

      Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

      5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

      a) programmazione dei lavori pubblici;

      b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

      c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

      d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

      e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;

      f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

      g) requisiti soggettivi compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;

      h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

      i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo;

      l) procedure di esame delle proposte di variante;

      m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;

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