Codice degli appalti. Italia

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Codice degli appalti - Italia

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i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

      m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;

      nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

      n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

      o) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

      9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo':

      a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

      b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

      c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

      d) avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati all'Autorita'.

      10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

      I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

      11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.

      12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.

      13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

      Art. 7.

      Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (art. 6, commi 5–8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)

      1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Sono fatte salve le e competenze del Nucleo tecnico di valutazione verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

      3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

      4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

      a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

      b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

      c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita-prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

      d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei contratti pubblici affidati;

      e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

      f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

      g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti dall'Autorita';

      h) favorisce

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