Codice di procedura Civile. Italia
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 maggio 2007, n. 11631, Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 24 novembre 2009, n. 3505 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 gennaio 2010, n. 1 in Altalex Massimario.
Art. 184. (1)
(Udienza di assunzione dei mezzi di prova)
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 184. (Deduzioni istruttorie)
Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi." _______________
Cfr. Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 24 novembre 2009, n. 3505 in Altalex Massimario.
Art. 184-bis. (1)
[(Rimessione in termini)
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 185.
(Tentativo di conciliazione)
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. (1)
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
(1) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 e modificato dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 186.
(Pronuncia dei provvedimenti)
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Art. 186-bis. (1)
(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)
Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. (2)
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 20, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Periodo aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
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Cfr. Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 1° ottobre 2009 in Altalex Massimario.
Art. 186-ter. (1)
(Istanza di ingiunzione)
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. (2)
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 21, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Periodo aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 186-quater. (1)
(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda